Società

Pieremilio Sammarco

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L’Assemblée nationale francese il 15 luglio scorso ha approvato la legge sul fine vita volontario e ora deve passare il vaglio del Conseil constitutionnel. Il modello francese nasce da una scelta legislativa positiva che costruisce una disciplina positiva dell’aiuto a morire come una facoltà eccezionale, condizionata e procedimentalizzata, riconosciuta al paziente in situazione clinica estrema. I presupposti sono tipizzati: maggiore età, residenza stabile, patologia grave e incurabile, prognosi vitale compromessa in fase avanzata o terminale, sofferenza refrattaria o insopportabile, volontà libera e consapevole. La regola è l’autosomministrazione, e l’intervento sanitario resta subordinato al caso in cui il paziente non sia fisicamente in grado di compiere il gesto.

Il modello italiano è di altra natura. Come noto, non esiste una legge organica sull’aiuto medicale a morire. Esiste un perimetro di non punibilità tracciato dalla Corte Costituzionale sull’art. 580 c.p. La sentenza n. 242 del 2019 non ha creato un diritto generale alla morte assistita, ma ha escluso la punibilità dell’aiuto al suicidio quando il proposito sia autonomo e libero e riguardi un paziente affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili, capace di decidere, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, previa verifica pubblica e parere del comitato etico. La sentenza n. 135 del 2024 ha confermato l’impianto.