Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiNaspi a maglie larghe ai detenuti che lavorano. Infatti, l’indennità di disoccupazione spetta in tutti i casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intramurale, quali la scarcerazione, la conclusione del progetto lavorativo, il trasferimento in altro penitenziario e l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione. A precisarlo è l’Inps con la circolare n. 74/2026, che supera, in parte, le precedenti indicazioni recependo il nuovo orientamento della Corte di cassazione, secondo cui il lavoro penitenziario costituisce un ordinario rapporto di lavoro, equiparato a quello comune sotto il profilo previdenziale.
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Con messaggio n. 909/2019, sulla base dei pareri del ministero del lavoro, del ministero della giustizia e della giurisprudenza, l’Inps aveva stabilito che ai detenuti occupati non spetta la Naspi se lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, mentre spetta se il lavoro è prestato a favore di altri diversi datori di lavoro. La Cassazione, tuttavia, è tornata a pronunciarsi più volte sul diritto alla Naspi dei detenuti e ha affermato, in linea generale, che il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell’istituto penitenziario deve essere considerato un ordinario rapporto di lavoro, con la conseguenza che la sua cessazione può integrare una fattispecie di disoccupazione involontaria, aprendo così l’accesso alla Naspi. Le nuove fattispecie sono quattro.







