Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiProcedura ad hoc per il sequestro penale delle cripto-attività, da far gestire al Fondo unico di giustizia.

È quanto prevede lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2024/1260, riguardante il recupero e la confisca dei beni, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 14/7/2026. Lo schema di d.lgs. introduce, inoltre, la confisca per equivalente di beni strumentali e la confisca nei confronti dei terzi cessionari collusi.

La nuova procedura per il sequestro delle criptoattività

In materia di sequestro di cripto-attività, vengono modificate le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, richiamando l’applicazione delle formalità della costituzione di vincoli sugli strumenti finanziari (articolo 9 d-l 25/2023).

Si precisa, poi, che il sequestro delle cripto-attività si realizza mediante trasferimento delle stesse e, se possibile, dei relativi mezzi di accesso, incluse le chiavi crittografiche private, nel fondo unico di giustizia (articolo 61, comma 23, del decreto-legge 112/2008); se ciò non è tecnicamente fattibile, si deve ricorrere ad ogni altra procedura idonea ad assicurare la custodia ed il controllo esclusivi sulla cripto-attività da parte dell’autorità. Il provvedimento di sequestro va comunicato, per la registrazione, all’emittente le cripto-attività e al prestatore di servizi eventualmente incaricato, dal destinatario del sequestro, della custodia e amministrazione delle stesse, se identificabili.