Il 16 luglio, dopo la proroga di due mesi decisa dal governo su richiesta dell’Ania, scatta l’obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà un milione di proprietari privati che utilizzano in Italia tale mezzo. Lo ricorda Assoutenti, che evidenzia i costi per i cittadini e alcune criticità della misura.

L’obbligo previsto dal nuovo Codice della strada

Il nuovo Codice della strada varato a fine 2024 ha previsto infatti che “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile”. Una copertura che riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente una generica polizza RC capofamiglia. La polizza obbligatoria per il monopattino, infatti, per avere validità legale deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il che di fatto esclude le generiche polizze famiglia, avvisa Assoutenti.

Inoltre non ci sarà, almeno per i primi due anni, il sistema dell’indennizzo diretto. Trattandosi di una fattispecie del tutto nuova, la circolare del Mimit del 24 aprile scorso stabilisce due anni di tempo per monitorare l’andamento dei costi effettivi dei risarcimenti dei sinistri causati dai monopattini, in modo da costruire uno specifico forfait su base nazionale. A tal fine l’Ivass dovrà informare ogni sei mesi il Ministero circa l’andamento dei sinistri occorsi dopo l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo. Nel frattempo per i sinistri stradali causati da monopattini sarà applicata la procedura di risarcimento ordinario prevista dall’articolo 148 del codice delle assicurazioni, e il danneggiato dovrà chiedere il risarcimento all’impresa assicuratrice del responsabile civile e non alla propria compagnia.