Mercoledì 15 luglio l'INPS accredita la prima mensilità del rinnovo dell'Assegno di inclusione, ma l'importo è la metà di quello spettante. Non è un errore né un taglio improvviso: è la regola introdotta dalla legge di Bilancio 2026, che in cambio ha eliminato il mese di sospensione fra un ciclo e l'altro. E per molte famiglie la ricarica di martedì 28 luglio è l'ultima del periodo in corso: da agosto si presenta la domanda di rinnovo, che non è automatica. Ecco che cosa è cambiato davvero.

Perché la prima mensilità del rinnovo è dimezzata

La norma è l'articolo 1, comma 158, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la legge di Bilancio 2026, che ha riscritto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023 sulla durata della misura. L'Assegno di inclusione resta erogato per un massimo di 18 mensilità e resta rinnovabile, su nuova domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. Cambia però l'importo di partenza: la prima mensilità di ogni rinnovo è riconosciuta nella misura del 50% dell'importo spettante e torna piena dalla seconda. Le istruzioni operative sono nel messaggio INPS n. 640 del 23 febbraio 2026.Due precisazioni che evitano equivoci. La riduzione non riguarda solo il primo rinnovo: si applica a ciascun rinnovo, anche al secondo e ai successivi. E non è un taglio del beneficio: un nucleo che percepisce, per esempio, 500 euro al mese ne riceve 250 alla prima mensilità del nuovo ciclo e torna a 500 dalla seconda.