La categorizzazione delle attività e dei servizi prevista dall’articolo 30 del D.Lgs. 138/2024 e disciplinata dalle determinazioni adottate dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale nel 2026 costituisce uno degli snodi più rilevanti dell’impianto attuativo della direttiva NIS2 in Italia. La finestra temporale compresa tra il 1° maggio e il 30 giugno coincide con il processo attraverso il quale il soggetto essenziale o importante rappresenta la propria organizzazione mediante una mappa regolatoria dei servizi erogati, delle attività svolte e delle dipendenze digitali che ne consentono il funzionamento.L’articolo esamina la categorizzazione quale elemento di raccordo tra identificazione del perimetro NIS, applicazione proporzionata delle misure di gestione del rischio cyber, gestione degli incidenti, continuità operativa, sicurezza della catena di fornitura e responsabilità degli organi di amministrazione e direzione. In tale prospettiva, l’elenco categorizzato assume una funzione strutturale all’interno del sistema di governance della cybersicurezza, poiché costituisce la base informativa sulla quale vengono definiti obblighi, priorità operative e investimenti. La qualità di tale attività incide direttamente sull’efficacia dell’intero modello di conformità: una categorizzazione accurata favorisce l’allineamento tra prescrizioni normative e profilo di rischio dell’organizzazione, diversamente una classificazione approssimativa può compromettere la coerenza sostanziale del sistema di compliance e delle misure di resilienza adottate.Indice degli argomenti