La modifica della categoria e della rendita catastale non hanno effetto retroattivo per il pagamento dell'imposta municipale. I provvedimenti catastali hanno efficacia dall'anno successivo alla loro adozione, tranne nei casi in cui siano stati commessi degli errori nella loro attribuzione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 15913 del 23 maggio 2026.
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