Microchip, passaporto, registrazione all'anagrafe canina: quando si parla di documenti che certificano l'identità di un cane, molti proprietari danno per scontato che si tratti di semplici pratiche burocratiche. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce invece che non è affatto così. Per la legge, alcune attestazioni rilasciate dal veterinario hanno valore di atto pubblico e devono corrispondere esattamente alla realtà dei fatti.

La decisione dei giudici stabilisce un principio destinato ad avere effetti ben oltre il singolo caso esaminato: un veterinario non può certificare operazioni o verifiche che non ha realmente effettuato. E se lo fa, non rischia soltanto una sanzione disciplinare, ma può andare incontro a conseguenze penali molto serie.

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Il caso che ha portato alla sentenza

La vicenda nasce da un'inchiesta che ha coinvolto alcuni allevatori e un veterinario piemontese autorizzato all'identificazione dei cani tramite microchip. Secondo quanto accertato dai giudici, il professionista firmava schede identificative nelle quali attestava di aver identificato personalmente il cane e il proprietario e di aver svolto operazioni che, in realtà, non erano avvenute alla sua presenza. La Cassazione (sentenza n. 17555 del 7 aprile 2026, dep. 14 maggio 2026) ha confermato la condanna, affermando che la scheda identificativa del cane non è un semplice documento amministrativo, ma un vero e proprio atto pubblico.