Prima di utilizzare incentivi anche di natura fiscale, le imprese devono verificare se la misura rientra nella disciplina degli aiuti di Stato e quali siano le condizioni previste dalla normativa comunitaria per il corretto utilizzo dell’agevolazione. Il tema assume rilievo in relazione ai limiti quantitativi e ai plafond previsti dal regime di aiuto specificamente applicabile, cui le imprese devono fare attenzione al fine di evitare rischi di recupero del beneficio. A tal fine le informazioni rinvenibili nel Registro nazionale degli aiuti di Stato sono molto utili.
Le disposizioni normative di riferimento
La centralità della normativa comunitaria nel sistema degli incentivi è confermata da due norme recenti. L’articolo 4 della legge 209/2023 ha introdotto una disposizione quadro per gli incentivi fiscali compatibili con i principi e le regole Ue in materia di aiuti di Stato. La norma riepiloga le principali modalità con le quali un aiuto di Stato anche di natura fiscale può essere introdotto nel sistema nazionale e quali condizioni deve soddisfare richiamando le principali disposizioni unionali. Nella stessa linea, nel Codice degli incentivi introdotto con il Dlgs 184/2025 si prevede che – nel caso di incentivo che presenti le caratteristiche di aiuto di Stato in base all’articolo107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) - è fatto salvo il rispetto della pertinente normativa Unione europea. Se si tratta di incentivi fiscali qualificati come aiuti di Stato ovvero fruiti in regime di de minimis la loro attivazione è subordinata alla registrazione del relativo regime nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna).






