Prima di utilizzare incentivi anche di natura fiscale, le imprese devo­no verificare se la misura rientra nella disciplina degli aiuti di Stato e quali siano le condizioni previ­ste dalla normativa comunitaria per il corretto utilizzo dell’agevo­lazione. Il tema assume rilievo in relazione ai limiti quantitativi e ai plafond previsti dal regime di aiu­to specificamente applicabile, cui le imprese devono fare attenzio­ne al fine di evitare rischi di recu­pero del beneficio. A tal fine le in­formazioni rinvenibili nel Registro nazionale degli aiuti di Stato sono molto utili.

Le disposizioni normative di rife­rimento

La centralità della normativa co­munitaria nel sistema degli incen­tivi è confermata da due norme recenti. L’articolo 4 della legge 209/2023 ha introdotto una di­sposizione quadro per gli incenti­vi fiscali compatibili con i principi e le regole Ue in materia di aiuti di Stato. La norma riepiloga le prin­cipali modalità con le quali un aiu­to di Stato anche di natura fiscale può essere introdotto nel siste­ma nazionale e quali condizioni deve soddisfare richiamando le principali disposizioni unionali. Nella stessa linea, nel Codice de­gli incentivi introdotto con il Dlgs 184/2025 si prevede che – nel caso di incentivo che presenti le caratteristiche di aiuto di Stato in base all’articolo107 del Tratta­to sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) - è fatto salvo il rispetto della pertinente norma­tiva Unione europea. Se si tratta di incentivi fiscali qualificati come aiuti di Stato ovvero fruiti in regime di de mi­nimis la loro attivazione è subordinata alla registrazione del relativo regime nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna).