La maternità non può trasformarsi in una penalizzazione economica.

Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro di Taranto che ha riconosciuto la natura discriminatoria della condotta della Asl ionica nei confronti di una dipendente esclusa dal premio di produttività durante l'astensione obbligatoria. La sentenza, emessa dalla giudice Maria Leone, riguarda un'operatrice socio-sanitaria che nel 2024 era stata posta prima in interdizione anticipata per gravidanza e poi in congedo obbligatorio di maternità. Al momento della valutazione annuale della performance, l'azienda sanitaria le aveva attribuito la dicitura "non valutabile", escludendola di fatto dalla erogazione del premio.

Assistita dall'avvocato Mario Soggia, la dipendente Asl - iscritta alla Cisl Fp - ha quindi fatto ricorso e i giudici le hanno dato ragione. Per il Tribunale sussiste "una condotta discriminatoria nei confronti della lavoratrice madre che abbia fruito di periodi di congedo obbligatorio". L'assenza per maternità, si legge nel provvedimento, che richiama le tutele previste dalla normativa nazionale ed europea, "è un impedimento legittimo derivante da una condizione biologica protetta dalla Costituzione". Per questo motivo "il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità non può comportare un pregiudizio economico o di carriera". Respinta anche la tesi della Asl secondo cui la mancata presenza fisica renderebbe impossibile la valutazione della dipendente. Secondo il Tribunale, infatti, "l'azienda ha l'onere di adottare criteri di calcolo neutri", come la media delle valutazioni precedenti o parametri oggettivi.