La pagina che tiene il conto delle firme raccolte per chiedere il referendum costituzionale segna quota 239mila sottoscrizioni. Ne servono altre 261mila affinché questa nuova istanza, avanzata a dicembre da 15 giuristi, si affianchi a quella già ammessa dalla Cassazione, da parte delle forze di maggioranza. Termine ultimo, il 30 gennaio, a tre mesi esatti dalla pubblicazione in Gazzetta della riforma che punta a separare le carriere dei pm da quelli dei giudici. Dalle parti di Palazzo Chigi, però, non si intende aspettare ancora a lungo. Tra l’originaria ipotesi del 1 marzo e quella di metà aprile, caldeggiata dalle opposizioni, l’esecutivo sembra sempre più convinto dell’opzione del 22-23 marzo. Un termine di «compromesso» che, a quanto riferiscono fonti governative, godrebbe del benestare del Colle.

L’ultimo atto dell’intricato rebus relativo alle date di voto risale al Cdm pre-natalizio. Qui, nonostante le attese della vigilia, nessuna deliberazione sul referendum è stata approvata. Per le opposizioni, che hanno sostenuto fin da subito la nuova raccolta firme, si è trattato di «un blitz sventato» (quello del ritorno alle urne già a inizio marzo). Per il governo, invece, è stato soprattutto un passo indietro fatto dopo la moral suasion del Quirinale. E non per il timore di eventuali ricorsi al Tar annunciati da parte dei giuristi propositori della raccolta firme. Il motivo che viene addotto è semplice: sia l’indizione dopo la prima ordinanza ricevuta dalla Cassazione, che l’attesa dei tre mesi previsti dalla Costituzione per tutte le eventuali richieste, sono legittime. Per questo il governo non ha intenzione di attendere fino a fine gennaio. La previsione di voto «presumibilmente entro la seconda metà di marzo» (le parole usate da Carlo Nordio nell’ultima intervista al Corriere) è un’opzione sondata con il Colle, che guarderebbe con favore a una soluzione di compromesso tra le istanze del centrodestra e del centrosinistra. Se la strada maestra resterà questa, il governo sarà chiamato a deliberare il referendum in Cdm entro il 18 gennaio, a 60 giorni dall’ordinanza di ammissibilità della prima richiesta da parte della Cassazione.