Fisco amico? Chissà. Per certo i giudici no, amici proprio non lo sono. Secondo la Cassazione, infatti, un citofono anonimo, senza nome e cognome, è un presupposto valido per stangare il contribuente (presupposto ritenuto valido non soltanto dagli Ermellini, ma anche dai magistrati giudicanti in primo e secondo grado). Il diritto alla privacy, in soldoni, inesorabilmente frana di fronte alla necessità di far cassa.

La vicenda è quella di una donna che si è ritrovata la sua casa ipotecata e che quell'ipoteca, dovute a cartelle esattoriali non saldate, aveva contestato in tribunale. La signora ha sostenuto di non aver ricevuto alcuna cartella, così come non aveva ricevuto la notifica dell'iscrizione ipotecaria. La ragione? Il messo deputato a recapitarle gli infausti plichi, per due volte, non aveva trovato il suo cognome né sul citofono né sulla cassetta postale dell’abitazione (che ovviamente non aveva un servizio di portineria) in cui «risultava formalmente residente». La Cassazione sostiene che il messo aveva dovuto necessariamente dichiarare, «in assenza di altri elementi utili allo scopo e pur avendo eseguito un doppio accesso, che la destinataria non era risultata in alcun modo reperibile. Conseguentemente, la notifica va ritenuta valida». Questo è quanto scrivono gli Ermellini nella sentenza 24745/2025.