Per anni il contenzioso ha diviso due rami della blasonata famiglia che ha legato il proprio cognome alla storia del made in Italy. Da un lato la Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli Spa, che fa capo al gruppo Marzotto attualmente presieduto da Antonio Favrin, dopo la cessione del controllo da parte del nucleo originario di Valdagno. Dall’altro la Koris Italia Srl, che fa riferimento a Cristiana, Margherita e Maria Rosaria “Rori” Marzotto, figlie di Giannino. Proprio la figura del “conte volante” fa da sfondo alla sentenza con cui il Consiglio di Stato ha chiuso uno dei due procedimenti amministrativi sulle bonifiche delle aree vicentine avvelenate dai Pfas. Ribaltando il verdetto pronunciato nel 2023 dal Tar del Veneto, infatti, i giudici di secondo grado hanno annullato la diffida ad agire in capo all’azienda tessile: almeno per il momento saranno le eredi dell’industriale e pilota, deceduto nel 2012, a farsi carico del sito ex Rimar, fondato negli anni ‘60 dal nobile accanto alla storica villa di Trissino e diventato uno dei focolai del maxi-inquinamento con l’area della Miteni.

Aveva spiegato il conte Giannino in un’intervista del 2011, agli atti del caso giudiziario: «Fondai la Rimar, acronimo di Ricerca Marzotto. Inventammo il primo tessuto antimacchia, abolimmo l’acqua nei processi produttivi». Reputando che per le sperimentazioni industriali di sessant’anni fa siano state usate anche le famigerate sostanze perfluoroalchiliche, al punto da contaminare la zona delle scuderie attigue alla residenza familiare di Trissino, la Provincia di Vicenza aveva prescritto la bonifica, come peraltro fatto sempre in paese pure per il compendio della Miteni (fabbrica da cui è scaturito il filone penale che ha coinvolto le successive proprietà Mitsubishi Corporation e International Chemical Investors). Manifattura aveva impugnato quell’ordine, lasciando l’incombenza a Koris. Nel giudizio si erano costituiti anche il Comune di Trissino, la Regione Veneto e il ministero dell’Ambiente. In prima battuta il Tar aveva respinto il ricorso, in base al principio che «chi inquina, paga», anche se il gruppo Marzotto aveva una partecipazione azionaria indiretta in Rimar variabile fra il 45% e il 50%, dunque mai maggioritaria rispetto alla quota di Giannino.