Il Garante della Privacy (provvedimento 31/2025) ha chiarito che gli atenei devono rigettare le istanze di accesso civico alla documentazione di laurea di ex studenti.

I fatti

Nella vicenda l’istanza di accesso civico aveva a oggetto la copia di un diploma/certificato di laurea. Si tratta di un documento che contiene informazioni e dati personali, fra cui non solo di dati anagrafici (es.: nominativo e data di nascita), ma anche ulteriori notizie riguardanti il corso di studi effettuato, l’anno del conseguimento del diploma universitario e le indicazioni sulla valutazione ottenuta, che, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti terzi estranei. In tale quadro, il Garante Privacy ha ritenuto che ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle linee guida dell’Anac in materia di accesso civico, l’ateneo chiamato in causa ha correttamente respinto l’accesso civico al diploma di laurea richiesto.

Infatti nel caso in esame, dagli atti non emergevano con evidente chiarezza elementi che potessero consentire di ritenere che la conoscenza generalizzata del certificatodel soggetto controinteressato potesse essere strumentale, come prevede la disciplina sull’accesso civico, a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; facendo supporre, al più, l’esistenza di un interesse meramente privato alla relativa ostensione.