Con il video offensivo su Tik Tok scatta sempre la diffamazione aggravata e non la meno grave e depenalizzata ingiuria, anche se la persona alla quale è indirizzato l’insulto è virtualmente presente. Il fatto di assistere in diretta alla proiezione consente, infatti, la sola possibilità di inserire commenti, un margine di manovra che non basta ad assicurare un rapporto diretto con la persona che offende né un contraddittorio immediato, e in forme adeguate, rispettose di una sostanziale parità delle armi.
La Cassazione (sentenza 29458/2025) affida a un principio di diritto la conclusione che la porta a respingere la tesi della ricorrente, condannata per diffamazione aggravata da un mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, secondo la quale l’insulto contenuto su un video pubblicato su Tik Tok, era la “replica” al bullismo del destinatario contro suo figlio gravemente malato, quindi andava considerato come reazione a un fatto ingiusto e scriminato, come previsto dall’articolo 599 del Codice penale. Ma se andava punito, la pena doveva riguardare l’ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ormai depenalizzata, e non la diffamazione aggravata, perché l’offeso era presente alla proiezione del video, benché, ovviamente, da remoto. La Suprema corte non è d’accordo.







