C’è sconcerto tra le file dell’Arma. Il solo rischio che il carabiniere alla guida della gazzella che diede la caccia a Fares e Ramy per le strade di Milano possa finire a giudizio è impossibile da digerire. Soprattutto alla luce del fatto che i pm titolari dell’inchiesta abbiano completamente stravolto, sconfessandola, la perizia del consulente nominato dalla stessa procura. Un cortocircuito in piena regola che apre scenari potenzialmente devastanti in materia sicurezza: siamo arrivati al punto che chi contrasta il crimine viene messo sullo stesso piano di chi scappa, di fronte a un alt, a 120 chilometri orari. I rilievi delle toghe al militare in questione - dalla «distanza inidonea, sempre inferiore a un metro e mezzo, a prevenire collisioni con il mezzo in fuga» alla «lunga durata dell’inseguimento», passando per la violazione «delle regole di comune prudenza e diligenza» imposte dal Codice della strada- suonano come una beffa.

Peggio: come una licenza, per i delinquenti, a forzare i posti di blocco. «Se la condotta contestata, come si legge, è di natura colposa, occorre dunque individuare una regola di condotta violata, colposamente, durante l’inseguimento. Ci si aspetta, dunque, di trovare una legge, un regolamento, una direttiva o una circolare, che disciplinino esattamente a quanti metri ci si può spingere durante un inseguimento e dimostrare che tale regola non sia stata rispettata dal militare», spiega a Libero Alfredo Gianluca Privitera, segretario generale Sim (Sindacato italiano militari) Carabinieri Lombardia. Di regole, però, non ce ne sono. E come potrebbe essere altrimenti? Oppure si vuole chiedere alle forze dell’ordine di usare il metro quando danno la caccia a qualcuno? «A questo punto dobbiamo immaginare che la condotta colposa contestata non sia altro che la valutazione personale di un pubblico ministero che, autonomamente ed anche al di là di quanto riportato dai propri consulenti, abbia invece stabilito, tra l’altro ex post rispetto ai fatti, di quanti metri bisogna distanziarsi durante un inseguimento», prosegue Privitera. Quanto alla prudenza invocata dai pm (l’articolo 177 del Codice della strada fa riferimento all’obbligo di utilizzare comunque prudenza anche durante i servizi di emergenza nel caso in cui siano accesi i dispositivi acustici e i lampeggianti), il segretario lombardo del Sim Carabinieri fa chiarezza: «La ratio legis di tale obbligo di comune prudenza si ritiene infatti posta a presidio dell’incolumità degli altri utenti della strada e non si ritiene infatti che sia applicabile a colui che dandosi alla fuga è la causa stessa del servizio di emergenza. Ragionando al contrario dovremmo implicitamente riconoscere al soggetto che si dà alla fuga un vero e proprio “diritto di fuggire” e di non essere fermato e ciò poiché tale obiettivo sarebbe raggiungibile esclusivamente superando gli ostacoli che lui stesso con la sua fuga provoca agli operatori all’inseguimento. Un’affermazione che si auspica davvero nessuno abbia l’intenzione di sostenere». Ecco, appunto.