L’autonomia differenziata non dev’essere un “fattore di disgregazione dell’unità nazionale e della coesione sociale”, ma “uno strumento al servizio del bene comune e della tutela dei diritti”. D’altra parte, “il popolo e la nazione sono unità non frammentabili: esiste una sola nazione così come vi è solamente un popolo italiano, senza che siano in alcun modo configurabili dei “popoli regionali” titolari di una porzione di sovranità”. In base alla Costituzione, quindi, è vietato interpretare l’autonomia secondo “una logica di potere con cui risolvere i conflitti tra diversi soggetti politici”, o attribuire nuove competenze alle Regioni in base a “valutazioni meramente politiche“. In poche frasi, la Corte costituzionale polverizza il nucleo ideologico della riforma, pensata dal ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli come un tributo al sogno leghista delle origini: la rivincita del Nord operoso sul Sud parassita e Roma ladrona.
Il ddl, infatti, avrebbe voluto consentire alle Regioni più ricche di ottenere la gestione completamente “privata” di un massimo di 23 materie – dall’istruzione alla protezione civile alla tutela della salute – sulla scorta di apposite intese da raggiungere con il governo. Per farlo si appellava all’articolo 116 della Carta, che consente alla legge di attribuire alle Regioni “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie” di competenza statale. Nelle motivazioni della sentenza con cui ha dichiarato illegittime le parti centrali del testo, però, la Consulta ha rimproverato a Calderoli di non aver capito bene quella norma: l’espressione “concernenti le materie” implica infatti che il trasferimento di competenze non possa riguardare intere materie, ma al più singole funzioni al loro interno. Ad esempio, non si può dare alle regioni carta bianca sull’istruzione tout court, ma solo – per dire – sul sistema di valutazione degli studenti.
