È stata depositata oggi, negli uffici della Cancelleria della Corte Costituzionale, la sentenza della Consulta numero 192 del 2024 sulle questioni di costituzionalità relative alla legge sull’autonomia differenziata. Il comunicato diffuso dalla Corte lo scorso 14 novembre aveva evidenziato sette profili di illegittimità (dai Lep alle aliquote sui tributi) e cinque norme salvate a patto di darne una «lettura costituzionalmente orientata». La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi delle quattro Regioni guidate dal centrosinistra (Campania, Puglia, Sardegna e Toscana) che hanno impugnato la legge Calderoli. I giudici hanno ritenuto “non fondata” la questione di costituzionalità dell’intera legge considerando invece “illegittime” alcune specifiche disposizioni. Da qui l’invito al Parlamento a “colmare i vuoti” che ne derivano.

L’autonomia differenziata, insomma, non è incostituzionale in sé, perché non contrasta con principi fondamentali come l’unità della Repubblica. Può essere anzi un’occasione di sviluppo efficiente dei criteri di sussidiarietà; ma per esserlo ha bisogno di correzioni su tutti i suoi meccanismi fondamentali. Il primo «profilo di incostituzionalità» investe infatti il cuore del processo: che cosa può essere trasferito alle Regioni? Non «materie o ambiti di materie» ma solo «specifiche funzioni legislative e amministrative», cioè i singoli filoni di attività che compongono una materia, e il loro trasferimento va «giustificato, in relazione alla singola regione, alla luce del principio di sussidiarietà».