Violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e violenza e minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti. Sono gli articoli 336-338 Codice Penale che puniscono il normale cittadino che in qualche modo si ribella al potere dello Stato, in particolare alle forze dell’ordine. Norme che negli anni sono state utilizzate per contrastare le lotte sociali, anche quelle a bassa intensità. Norme che, anche se pare incredibile, il regime repubblicano ha rafforzato in questi decenni, alla faccia del confronto e della collaborazione tra stato e cittadinanza. Come bene afferma il collega avvocato Claudio Novaro: “In breve, non solo abbiamo un codice che risale al ventennio fascista, ma il legislatore repubblicano è riuscito a peggiorarlo ulteriormente”. E questo è avvenuto con qualsiasi governo, di destra o di sinistra, ammesso che questa locuzione abbia ancora un senso compiuto. E il peggioramento è avvenuto con gli articoli codicistici successivi, ossia 339 e 339 bis, che prevedono le circostanze aggravanti.
Ossia se la violenza o minaccia è esercitata nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, o, ancor peggio, se violenza o minaccia sono esercitate da più di dieci persone anche senza uso di armi (aggravante già prevista dal Codice Rocco, di epoca fascista), o, peggio ancora, se si utilizzano corpi contundenti. Tutte circostanze aggravanti che non fanno che assommarsi alla pena base, che è da sei mesi a cinque anni. Ma evidentemente queste pene non erano sufficienti per contrastare il fenomeno di chi partecipa a manifestazioni di contrasto nei confronti dello Stato, ed ecco un’aggravante ancor più specifica, che si viene ancora a sommare a quelle precedenti, ossia quella di contrastare un’opera pubblica o un’infrastruttura strategica.
