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Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini
Calcoli più facili per gli uffici comunali che dovranno gestire le pratiche di sanatoria edilizia. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire e in caso di variazioni essenziali, i comuni non dovranno più mandare la pratica all'Agenzia delle entrate per far quantificare l'aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, quale parametro su cui calcolare l’oblazione.
La formulazione governativa approvata in commissione ambiente della Camera modifica in maniera sostanziale la disciplina dell’originario dl Salva Casa (decreto legge n.69/2024) riducendo le incombenze sugli uffici tecnici comunali che inevitabilmente saranno presto subissati di pratiche appena il decreto sarà convertito in legge. Nelle ipotesi di irregolarità edilizie più consistenti (parziale difformità dal permesso di costruire e variazioni essenziali) la somma da pagare a titolo di oblazione sarà molto più semplice da quantificare per gli uffici comunali a seconda che l’intervento sia o meno soggetto a oneri.
Nel primo caso l’oblazione sarà pari al doppio del contributo di costruzione incrementato del 20%. Se l’intervento non è soggetto a oneri si pagherà una somma pari al contributo di costruzione (questa volta non raddoppiato) incrementato del 20%.L’incremento del 20% non si applicherà nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (doppia conformità).
