A luglio per i pensionati con redditi inferiori a due volte il trattamento minimo (15.563,86 euro in un anno) arriverà la “somma aggiuntiva”, la cosiddetta “ quattordicesima ”. Lo ricorda l’Inps in un messaggio (2362 del 25 giugno). L’ente di previdenza indica i limiti di reddito validi per quest’anno e gli importi dovuti a seconda dei redditi e degli anni di contribuzione. Il limite di reddito per ottenere il beneficio sale fino a 16.067,86 euro grazie alla clausola di salvaguardia per chi ha almeno 25 anni di contributi versati. Il beneficio va dai 336 euro per chi ha tra i 15 e i 18 anni di contributi e un reddito tra 1,5 e due volte il trattamento minimo ai 655 euro per chi ha almeno 25 anni di contributi e un reddito inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo (11.823,90 euro).
Come viene corrisposta
La corresponsione della quattordicesima, si legge nel documento, «è effettuata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione».
Cosa deve fare chi non la riceve ma ritiene di averne diritto
Chi non riceve la quattordicesima, ma ritiene comunque di averne diritto, deve presentare una domanda di ricostituzione online ( denominata “Ricostituzione reddituale per quattordicesima”). Il tutto avviene accedendo al sito dell’Inps con la propria identità digitale (SPID - Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS - Carta Nazionale dei Servizi o CIE - Carta di identità elettronica 3.0 - o eIDAS). In alternativa, è possibile rivolgersi agli istituti di patronato che assicurano assistenza gratuita per la proposizione della domanda della predetta somma aggiuntiva.
